Agevolazioni

Sgravio contributivo triennale anche durante le «pause» della somministrazione

di Michele Regina

L'Inps ha avuto modo di precisare che, considerata l'equiparazione per la fruizione dell'esonero contributivo triennale tra rapporto diretto e intermediato, l’esonero stesso spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con scopo di somministrazione (circolare 29 gennaio 2015, numero 17).

L'istituto, con la circolare 3 novembre 2015, numero 178 è voluto ritornare sull'argomento ribadendo che, in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato verso l'utilizzatore, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Questi ultimi sono riferiti alla situazione di attesa di missione lavorativa degli interinali assunti dall'agenzia per il lavoro a tempo indeterminato, durante i quali il lavoratore ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 81/2015 e dell'articolo 32 del Ccnl delle agenzie per il lavoro del 7 aprile 2014 ha diritto a percepire euro 750,00 lordi mensili , che sono imponibili ai fini contributivi.

L'istituto è tornato sull'argomento benché fosse già chiaro con la precedente circolare 17/2015 che anche nell'ipotesi di somministrazione commerciale a termine con previsione di interinali assunti a tempo indeterminato era possibile fruire dell'esonero nel rispetto della normativa generale sulla fruizione delle agevolazioni.

In applicazione al principio di cumulo già stabilito dall'articolo 4, comma 13, della legge 92/2012, e ora dall' articolo 31 del Dlgs 150/2015 , l'esonero contributivo opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo introdotto dall'articolo 1, comma 118, della legge di Stabilità 2015, primo fra i tutti la condizione di assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'arco dei sei mesi precedenti l'assunzione.

L'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, facendo fruire dell'esonero contributivo, può ancora fruire dell'esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell'esonero.

Si ricorda altresì che il Dlgs 150/2015, all'articolo 31 relativamente al capo III dello stesso decreto nel riordino degli incentivi alle assunzioni fa un'importante precisazione nell'ambito della somministrazione , che in vero inerisce tutte le agevolazioni e quindi non solo l'esonero della legge 190.

Il decreto, all'articolo 31, primo comma, lettera e) così recita:
«e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di
incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato
in capo all'utilizzatore».

Pertanto nel caso specifico della circolare 178/2015 l'esonero, nel rispetto della normativa generale, può inerire i lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato dall'agenzia, e tale agevolazione compete anche nei periodi di disponibilità contrattuale, sia nell'ambito di contratti di staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) che nell'ambito di una somministrazione a termine, articolo 31 del Dlgs 81/2015, commi 1 e 2. L'agevolazione sarà per norma di legge devoluta all'utilizzatore durante la missione del lavoratore interinale presso lo stesso.

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