L'esperto rispondeAgevolazioni

Sgravio triennale contributivo da Jobs act

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato dal 01/01/15 ed è cessato in prova al 31/01/15. Per 6 mesi dal 01/02/15 al 31/07/15 non ha avuto contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore trova un'altra azienda, é possibile assumerlo applicando lo sgravio triennale ? Si togliendo il mese già fruito dai 36?

La norma istitutiva dell’esonero triennale (legge 190/2014 art. 1 co. 118) dispone che “L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.” Pertanto, sulla base del disposto della norma, l’esonero spetterebbe alla nuova azienda che procede all’assunzione essendo trascorsi i sei mesi prescritti (naturalmente in presenza di tutte le altre condizioni richieste: specificamente la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, l’assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, nonché il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Quanto alla assunzione dal 1/1 al 31/1/2015, il cortese lettore non specifica se, in relazione a tale periodo temporale, l’azienda aveva già fruito dell’esonero triennale. Infatti la medesima norma recita che l’esonero non spetta “con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.”. Ma c’è da tener presente, anche in caso di risposta positiva, che l’Inps, nella circolare n. 17/2015 punto 4, ha specificato che tale condizione ostativa vale in relazione ad “un precedente rapporto di lavoro agevolato, … , con lo stesso datore di lavoro che assume.”. Pertanto, poiché il nuovo datore è diverso dall’originario, non si vedono preclusioni alla fruizione dell’esonero. Trattandosi di azienda diversa, inoltre, a nostro parere la fruizione dell’agevolazione dovrebbe essere completa, ossia relativa a tutti 36 mesi, anche se il precedente datore aveva fruito, sia pure parzialmente, dell’esonero (ma questa ultima interpretazione non è avallata da interpretazioni ufficiali).

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