L'esperto rispondeAgevolazioni

Conversione agevolata per assunzione del lavoratore a termine

di Paolo Rossi

La domanda

La legge 190/2014 riconosce il beneficio contributivo triennale anche per la stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine nei casi in cui avvenga la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Si chiede se la trasformazione riferita ad un lavoratore assunto dalla lista di mobilità con indennità, ai sensi dell'articolo 8, co. 2, L.223/91 per una durata di 12 mesi, beneficia dell'agevolazione triennale oppure, per tali casi, è prevista solo la "continuazione" dell'agevolazione stabilita dalla L. 223/91 per ulteriori 12 mesi.

L’art. 1, co. da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ha introdotto una nuova forma di incentivazione dell’occupazione stabile: un esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali in relazione a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua. Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Ciò premesso, in sede interpretativa l’INPS ha ritenuto che le trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nel 2015 di contratti a termine, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro, possano comunque consentire (al pari delle nuove assunzioni a tempo indeterminato) l’accesso all’esonero contributivo (INPS, Circolare 29 gennaio 2015, n.17). Fattispecie, questa, nella quale ricade l’ipotesi formulata dal lettore, benché il quesito focalizzi particolarmente sulla possibilità o meno di “cumulare” le agevolazioni della Legge n. 223/1991 con l’esonero contributivo in argomento, successivamente alla trasformazione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato. Sul punto, la circolare INPS n. 17/2015, ammette la possibilità di cumulare i due incentivi ma con le seguenti limitazioni: - risulta cumulabile con l’esonero contributivo esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n. 223/1991 (50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima), che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva; - per contro, l’esonero contributivo in argomento non è cumulabile con lo sgravio contributivo consistente nell’abbattimento della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro fino alla misura prevista per gli apprendisti, disposto dal comma 2 del medesimo art. 8 della legge n. 223/1991 (cfr. “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”); ciò in ragione dell’espressa previsione contenuta nella Legge 190/2014, secondo la quale l’esonero contributivo non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente". In definitiva, per il caso esemplificato dal lettore, le due misure agevolative non sono cumulabili. Tuttavia, nessuna norma impone di optare, al momento della trasformazione del rapporto, per l’una o per l’altra fattispecie. Il datore di lavoro, in presenza di tutti i requisiti richiesti per l’accesso all’esonero triennale, ben potrà scegliere tale ultima misura (evidentemente più vantaggiosa) in alternativa a quella disciplinata all’art. 8, co. 2, ultimo periodo, della Legge 223/1991.

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