Agevolazioni

Appalti, il subentro taglia il bonus

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Mentre già si sviluppano le prime riflessioni circa il nuovo esonero previsto dal disegno di legge di stabilità del 2016, l’ Inps interviene a fornire precisazioni sull’incentivo introdotto dalla Legge 190/14 che ormai potrà riguardare le sole assunzioni relative agli ultimi due mesi del corrente anno. Le puntualizzazioni, che per alcuni aspetti a valenza contributiva appaiono scontate, sono contenute nella circolare n. 178/15 diffusa ieri.

Riguardo alla condizione soggettiva dei lavoratori per cui si richiede l’esonero (assenza di un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione), l’Inps precisa che detta condizione non viene meno in caso di attività lavorativa prestata all’estero. Semaforo rosso all’incentivo anche nei casi in cui il precedente rapporto di lavoro - intercorso nel semestre antecedente l’assunzione, sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

Non si può accedere alla facilitazione neanche nei casi di subentro nell’appalto. Al riguardo, va osservato come il disegno di legge di stabilita per il 2016 vada, invece, in controtendenza, ammettendo espressamente l’operatività del nuovo esonero in dette situazioni. Nella circolare si ribadisce che, in caso di sopravvenuta assenza per maternità obbligatoria, i periodi ante e post partum sono neutri e il periodo agevolato slitta in avanti.

Non si può accedere al beneficio laddove il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume, né con una società dallo stesso controllata o collegata. Nella circolare l'Inps precisa, inoltre, che non si può applicare l’esonero sul contributo per il fondo di garanzia della Quir . Resta fuori dalla facilitazione anche lo 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Stessa sorte per il contributo di solidarietà previsto sulla contribuzione per la previdenza complementare, sui fondi di assistenza sanitaria, nonché su quelli specifici a carico dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Lo 0,50% di cui alla legge 297/82 è, invece, sgravabile. Ne deriva – ricorda l'Inps – che al momento dell’accantonamento del Tfr l’azienda deve omettere la così detta rivalsa, lasciando intatto l’ammontare del Tfr spettante al lavoratore. L’Istituto precisa che nei casi di trasformazione/stabilizzazione dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato il maggior contributo versato dall’azienda (1,40%) può essere restituito anche se si ottiene l’esonero triennale; ovviamente il datore riavrà indietro quanto interamente versato solo se la trasformazione/stabilizzazione interviene in sequenza, senza lasciare spazi temporali.

Infine viene precisato che l’esonero opera al netto delle misure compensative, previste per chi si spossessa del Tfr e non è compatibile con le riduzioni contributive riconosciute a favore delle imprese agricole che operano in zone montane o svantaggiate. Va rilevato che aver chiarito ora alcuni aspetti a valenza contributiva da cui potrebbero, nel corso del 2015, essere derivati minori versamenti di contributi, potrebbe determinare rilievi da parte della procedura automatizzata per un utilizzo improprio dell’esonero. Sarebbe stato preferibile offrire, ai datori di lavoro interessati, la possibilità di sistemare queste partite.

La circolare Inps 178/15

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