Agevolazioni

Sgravio per il settore edile: al via le istanze dal 1° settembre

di Michele Regina

L'art. 29 del D.L. n. 244/1995, convertito in legge 8 agosto 1995 n. 341, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro confermi o vari la misura dello sgravio in edilizia con decreto di concerto con il Ministero dell'Economia.
La norma prevede che decorsi 30 giorni dal 31 luglio, nelle more dell'adozione del decreto di cui sopra, trovi applicazione la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio per effetto di variazioni.
Nel periodo di che trattasi non è intervenuto il predetto decreto e quindi per l'Inps, che ne ha fornito notizia con il messaggio 17 agosto 2015, n. 5336, a decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l'istanza on line per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.
Con la circolare Inps 10 aprile 2015, n. 75 sono state già fornite le informazioni operative sulle modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto .
Si ricorda brevemente che il beneficio di che trattasi è pari ad una riduzione sui contributi dovuti nella misura richiamata per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica solo agli operati con rapporto full time a 40 ore . Viene confermata quindi dall'Istituto l'esclusione per i part time.
Si precisa che hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili strictu sensu e quindi non beneficiano della agevolazione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015.
Le istanze devono essere inviate solo in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".
Il giorno successivo all'inoltro dell'istanza telematica i sistemi informativi dell'istituto effettuano controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Le posizioni contributive dei datori ammessi allo sgravio saranno evidenziate con il codice di autorizzazione "7N" che avrà validità da agosto a dicembre 2015.
I datori di lavoro autorizzati espongono lo sgravio nel flusso UniEmens. Il beneficio corrente va esposto con il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale "L207", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Ove vi siano matricole sospese o cessate, l'azienda intenda recuperare lo sgravio per i mesi precedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile , che è allegato al messaggio in discorso ; la sede Inps competente, istruita e verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.
In tal caso i datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva per fruire del beneficio dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza.
Nel caso in cui il decreto Lavoro ed Economia dovesse non prevedere lo sgravio per l'anno corrente o ne modificasse la percentuale rispetto all'anno 2014, l'INPS recupererà gli importi non spettanti, ovvero fornirà le istruzioni per il recupero delle ulteriori somme a credito .

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