Agevolazioni

Al via i benefici per le aziende di trasporto

di Michele Regina

Con la circolare 146 del 6 agosto 2015 l’Inps fornisce istruzioni alle aziende di trasporto interessate al recupero degli importi anticipati per integrazioni delle indennità di malattia.
L'articolo 1, comma 148, della legge 311/2004 - legge finanziaria per l'anno 2005 - ha abrogato dal 1.1.2005 l'allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell'Istituto di previdenza una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Con stessa decorrenza ai lavoratori del settore si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.
La norma indica che trattamenti aggiuntivi, oltre quelli erogati dall'Inps ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
Inoltre l'art. 1, co. 273 della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, co. 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
La determinazione di questi maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati ad apposito decreto interministeriale tra Lavoro - Infrastrutture e trasporti.
Nell'anno 2011 l'ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 16 febbraio 2015 che ha assegnato all'Inps il compito per l'erogazione alle aziende degli importi spettanti, secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto citato.
Il citato decreto è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Le aziende di trasporto possono pertanto operare per il recupero delle somme utilizzando del codice causale L215, da valorizzare nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
Le operazioni di conguaglio andranno poste in essere dai datori di lavoro interessati e beneficiari con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare di che trattasi (che è il 5.08.15).
All'azienda interessata viene attribuito il codice di autorizzazione 4H, con significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”, tenendo ben presente che l'erogazione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Il requisito è attestato, come noto, dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

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