di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una cooperativa sociale onlus (ATECORI 81.3 cura e manutenzione del paesaggio) esercita attività prevalente di servizi di impianto manutenzione allestimento aree verdi. Iscritta anche alla gestione Inps aziende agricole. Richiede beneficio contributivo di €12.000 ex d.m. 12.10.12 precisando di aver ricevuto aiuti de minimis nel triennio pari a €35.000, richiamando il Reg.CE 1998/2006 (limite agevolazioni €200 mila nel triennio). L’Inps rigettava l’ istanza assumendo che all’azienda si applica il Reg.CE 1535/2007 sugli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli con limite €7.500. E’ corretta l’obiezione Inps quando afferma che la società è un’impresa agricola attiva nel settore della produzione dei prodotti agricoli?

Circa gli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, si segnala che dal 1 gennaio 2014 è in vigore il Regolamento (UE) n. 1408/2013 in sostituzione del precedente Regolamento (UE) n. 1535/2007. Peraltro, ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 3 del Regolamento n. 1535/2007, continua ad applicarsi il regolamento previgente agli incentivi per i quali - alla data del 30 giugno 2014 - sia stato adottato – dalla sede Inps competente - il relativo provvedimento di concessione (per le istanze ancora da definire a tale data si applica il nuovo regolamento). Sulla base del vecchio regolamento 1535, il limite massimo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non può superare 7 500 € nell’arco di tre esercizi fiscali (tale limite è stato elevato a 15.000 € dal successivo regolamento). Avuto riguardo al quesito rappresentato dal gentile lettore, è opportuno ricordare che il (vecchio) regolamento 1535 si applica, tra l’altro, alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, ossia alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (articolo 2) . In proposito si può osservare che, se l’attività di manutenzione delle aree verdi di cui al codice ATECO 81.3 (sezione N) rientra nell’attività agricola (conferma circolare Inps 30/1995), a parere di chi scrive la medesima attività non rientra nel campo di applicazione del (vecchio) regolamento (UE) n. 1535/2007 ed è compatibile con il regolamento 1998/2006 (sostituito dal regolamento (UE) 1407/2013) . L’attività in questione, infatti, non rientra nello specifico campo di attività della “produzione dei prodotti agricoli” (cui avrebbe corrisposto, ad esempio, una classificazione ATECO riconducibile alla sezione A, divisione 01). Tale interpretazione è confermata dai numerosi bandi regionali aventi ad oggetto agevolazioni a favore delle imprese: a solo titolo di esempio si veda l’allegato 8 al Decreto dirigenziale n. 2715 del 25 giugno 2014 Regione Toscana, recante “regole comunitarie che disciplinano l’ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese”. L’obiezione dell’Inps, pertanto, non appare giustificata.

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