Agevolazioni

Benefici multipli per la conversione dei rapporti di collaborazione pregressi

di Antonio Carlo Scacco

La norma che disciplina l'applicabilità dell'esonero contributivo contenuta nel comma 118 della legge 190 (legge di stabilità per il 2015) afferma che il beneficio spetta ai datori di lavoro, nel rispetto delle altre condizioni, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015) con esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore, nonché quelle relative ai lavoratori che avevano in essere un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (ossia dall’1 ottobre al 31 dicembre 2014).

La chiara lettera della legge («assunzioni a tempo indeterminato») consente di ammettere alla fruizione dell’esonero i datori che assumono a tempo indeterminato, fin dal 1° gennaio 2015, lavoratori titolari di un precedente rapporto di collaborazione (in quanto tale non a tempo indeterminato), anche con lo stesso datore che procede alla assunzione. Sul punto, tuttavia, influisce in misura determinante lo schema di decreto legislativo sulle tipologie contrattuali, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, il quale prevede all'articolo 48 una sorta di “sanatoria” per le stabilizzazioni di collaboratori (anche a progetto) e partite Iva.

Dall’1 gennaio 2016, infatti (stando all'attuale testo e salvo modifiche), entreranno in vigore i nuovi e più stringenti criteri presuntivi di riconducibilità dei cococo e cocopro nell'alveo del lavoro subordinato. Contestualmente la norma offre la possibilità, fino al 31 dicembre 2015, di assumere a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di cococo, cocopro e titolari di partita Iva fruendo di particolari benefici. Ulteriori condizioni richieste sono la sottoscrizione di atti di conciliazione presso le sedi competenti aventi a oggetto tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro e il non recesso da parte del datore nei dodici mesi successivi (salvo la giusta causa o il giustificato motivo).

I benefici sono particolarmente rilevanti perché consistono nella estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, ad eccezione delle violazioni già accertate prima dell'assunzione. Tali benefici, è opportuno evidenziarlo, si aggiungono alle agevolazioni già previste dalla legge di stabilità per il 2015 (esonero contributivo triennale). Quindi, se si intende procedere alla conversione di un contratto di collaborazione o di lavoro autonomo esistente ( ovviamente non del tutto genuino) in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è consigliabile attendere l'entrata in vigore del decreto.

Tabella di compatibilità dell'esonero con alcune tipologie lavorative

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