Esonero contributivo e riassunzione del lavoratore
Una delle condizioni richieste dalla legge 190/2014 per la fruizione dell’esonero contributivo è la mancata occupazione, esclusivamente tramite contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (incluso il contratto di apprendistato), nei sei mesi precedenti l’assunzione. La occupazione si intende riferita presso qualsiasi datore di lavoro. Quindi, nel caso prospettato dal gentile lettore, il lavoratore non potrà fruire dello sgravio se, al 15 gennaio 2015, si è dimesso da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e chiede la riassunzione a tempo indeterminato prima che siano trascorsi sei mesi. Viceversa è ammessa la fruizione dello sgravio se la azienda assume il lavoratore a termine e lo trasforma successivamente in contratto di lavoro a tempo indeterminato, purché dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo indeterminato ed entro il 31 dicembre 2015. Tuttavia dal tenore del quesito sembra di capire che il lavoratore in questione abbia cessato il rapporto (in data 15 gennaio) con la medesima azienda che successivamente procederà alla riassunzione. In tal caso occorre prestare attenzione all’altra condizione ostativa prevista dalla legge di stabilità, che impedisce la fruizione dell’esonero per il lavoratore che, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (ossia dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014), abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, anche per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.