Agevolazioni

Riduzione contributiva settore edile: confermata la misura dell’11,50%

di Massimo Braghin

Con decreto del ministero del Lavoro del 5 dicembre 2014 viene confermata nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2014, la riduzione contributiva da applicare al settore edile.
È previsto che, annualmente, il ministero del Lavoro e dell'Economia, determinano l'esatto valore dello sconto applicabile, previa verifica delle copertura finanziaria entro il 31 maggio ed emanazione del relativo decreto interministeriale entro il 31 luglio.

L'iter prevede che, decorsi 30 giorni dal termine disposto per l'emanazione del decreto interministeriale, sia riconosciuta alle imprese edili la possibilità di applicare, anche in assenza di decreto, la riduzione contributiva fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.
Il decreto in commento richiama esplicitamente le fonti istitutive in materia, ovvero principalmente l'articolo 29, comma 2, della Legge n. 341 del 1995, il quale ha disposto quanto segue: il beneficio in oggetto si sostanzia in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50 %, sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, dovute all'Inps e all'Inail, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensione lavoratori dipendenti, che trova applicazione esclusivamente per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Ne deriva che tale misura agevolativa non trova applicazione per gli operai assunti a tempo parziale.

Lo sgravio trova applicazione per i periodi paga da gennaio a dicembre dell'anno di riferimento. In proposito, ogni anno l'Inps pubblica apposite circolari contenenti chiarimenti operativi in ordine alle modalità di fruizione del beneficio contributivo, che si sostanziano nella trasmissione esclusivamente telematica dell'istanza Rid-Edil. Inoltre, lo sgravio verrà esposto nel flusso Uniemens.

Il decreto richiama altresì il comma 1 dell'articolo 29 della legge n. 341/1995, il quale tratta dell'obbligo contributivo in capo alle aziende del settore edile, industria e artigianato (e nello specifico di quelle caratterizzate dai codici attività Istat da n. 45.11 a n. 45.45.2), le quali devono assolvere la contribuzione previdenziale e assistenziale sulle retribuzioni commisurate ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assenze per malattia, infortunio, sciopero, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni.

Procedendo a ritroso, fino al 31 dicembre 1996 la riduzione contributiva si applicava nella misura del 9,50%. Successivamente, con Decreto direttoriale del 26 agosto 2013, si è invece disposto che, per l'anno 2013, la riduzione contributiva fosse pari all'11,50 per cento.
Non si può prescindere dal richiamo delle condizioni che le imprese destinatarie devono rispettare per poter fruire della riduzione contributiva, ovvero:
- possesso del Durc;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente;
- rispetto del Ccnl.

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