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Assunzione di socio di capitale come apprendista

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di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buonasera, una piccola società a r.l. ha proceduto all'assunzione di un socio di capitale, che all'interno della società non riveste alcuna carica e non ha nessun potere di rappresentanza, come apprendista poiché lo stesso socio rientra nei limiti di età. L'INPS ha respinto l'assunzione come apprendista con la seguente dicitura: "non viene riconosciuta la qualifica di apprendista perché socio". si chiedono chiarimenti sulla legittimità del cennato rifiuto. Distinti saluti.

La giurisprudenza di legittimità si è più volte occupata della compatibilità tra rapporto organico societario e rapporto di lavoro subordinato. In linea di massima tale compatibilità è ammessa ad eccezione di talune peculiari casistiche che, per loro natura, escludono la configurabilità della subordinazione, carattere essenziale del lavoro dipendente. E’ il caso dell’amministratore unico della società stante l'immedesimazione in un unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (v. ad. es., Cass. 17 novembre 2004 n. 21759), oppure il caso in cui il socio detenga la maggioranza del capitale sociale tale da risultare “sovrano” della stessa. Evidentemente in queste circostanze non può configurarsi una subordinazione del lavoratore (si tratterebbe di una subordinazione verso sé stessi). Al di fuori di tali casi il contratto di società o la esistenza di un rapporto organico non escludono che si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato tra il socio ( eventualmente amministratore) e la società. Naturalmente deve sussistere un reale e concreto assoggettamento del socio lavoratore alle direttive ed al controllo dell’organo sociale amministrativo e le mansioni affidategli devono essere diverse da quelle esercitate in virtù del rapporto organico e/o societario. Sulla base di questi principi si ritiene che il socio di capitale può esser assunto come apprendista dalla società, a maggior ragione se, come specificato nel quesito, all'interno della stessa non riveste alcuna carica e non ha nessun potere di rappresentanza. Il Ministero del lavoro, peraltro, si è già espresso (lettera circolare del 22 gennaio 2001 n. 5) su una casistica simile (il quesito concerneva le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione del contratto di apprendistato con soci lavoratori di cooperativa), escludendone (conformemente ai principi sopra riportati) la configurabilità “nel caso in cui le prestazioni siano riconducibili al patto sociale e, pertanto, non imputabili alla causa mista, funzionale al conseguimento di una qualifica professionale” ma ammettendolo negli altri casi: “Al contrario, nulla osta all’utilizzo di tale modalità occupativa [l’apprendistato, NdA] nella differente ipotesi che il socio sia chiamato a svolgere prestazioni difformi dall’oggetto societario.”.

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