Agevolazioni

Start-up innovative al vaglio dello Sviluppo economico

di Antonio Carlo Scacco

In vista della prossima data fissata per la presentazione delle domande per l'accesso al regime di aiuti a favore delle start-up innovative (16 febbraio 2015, a partire dalle ore 12.00), il ministero dello Sviluppo economico prosegue l'opera di chiarimento delle relative modalità operative, già oggetto della precedente circolare n. 68032 del 10 dicembre scorso.
Con parere del 19 gennaio 2015 (prot. 6057), il Mise affronta la problematica dell'ammissibilità di una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, ma che, in quanto s.r.l. unipersonale la cui quota è rappresentata dal conferimento dell'azienda individuale dell'attuale socio unico, non soddisfa la condizione richiesta dall'articolo 25, comma 2, lettera g) del Dl 179/2012, secondo cui non si considera start-up quella costituita «a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda».

Il Ministero risponde positivamente, ritenendo che la volontà del legislatore espressa nella norma citata è «chiaramente indirizzata ad evitare strumentali utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle start-up, sulla base di esperienze già avviate» mentre, nel caso di specie, vi sarebbe la continuazione dell'attività, sia pure sotto diverso tipo sociale (trasformazione atipica eterogenea). Rimane tuttavia fermo il requisito del periodo massimo di 48 mesi di esercizio (comma 2, lettera b) ) , tenendo conto anche del periodo pre-trasformazione.
Con riferimento alle sanzioni applicabili alle società start-up che tardano nel confermare, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio, le informazioni relative alla sussistenza della qualità di start-up o incubatore presso il registro delle imprese (ritardi che nella prassi si verificano frequentemente), il Ministero risponde (parere 19 gennaio 2015 prot. 6064) che tale ritardo non determina automaticamente la cancellazione della impresa dall'apposito registro a patto, però, che non sia l'ufficio ad accertarlo. In tale ultimo caso, infatti, si perfezionerebbe l'ipotesi prevista dal comma 16 dell'articolo 25, che sanziona con la cancellazione il mancato deposito (omessa presentazione) della dichiarazione. Nello stesso parere il Mise conferma che è sempre possibile, da parte della società iscritta, domanda volontaria di cancellazione dalla sezione speciale.
Nel parere prot. 6062, sempre del 19 gennaio scorso, si precisa che, con riferimento ad una società iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese fin dal novembre 2011, ma che solo ora ha maturato tutti i requisiti necessari per assumere la qualità di start-up, è possibile l'iscrizione nel registro speciale, dal momento che il termine da cui decorre il computo dei quattro anni è quello della data di costituzione della società stessa.
Nel parere prot. 6059 dello stesso giorno il Ministero si occupa espressamente di “civic crowdfunding”, ovvero del crowdfunding attuato tramite portale e finalizzato alla raccolta di fondi per finanziare iniziative non imprenditoriali, da parte di soggetti “non profit” e privati, a favore essenzialmente del bene pubblico (patrimonio artistico, culturale, ecc.). Le entrate sarebbero garantite dai servizi editoriali connessi alla gestione del portale. Sul punto non viene espresso un giudizio definitivo: l'iniziativa a prima vista non sembrerebbe avere i caratteri di novità ad alto valore tecnologico e tuttavia non può essere disconosciuto il carattere inedito della proposta, che potrebbe essere astrattamente riconducibile alla fattispecie delle start-up “a vocazione sociale” di cui al comma 4 dell'articolo 25 del Dl 179/2012. Su tali ultime peculiari tipologie di start-up, il Ministero ha fornito, con circolare n. 3677/c del 20 gennaio, ulteriori chiarimenti ai fini del riconoscimento. Tali imprese, che godono benefici fiscali più vantaggiosi rispetto alle altre start-up, dovranno depositare apposita autocertificazione nella sezione speciale del Registro delle imprese contenente: la dichiarazione di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 155/2006, indicando specificamente i settori di attività; la dichiarazione di voler perseguire, operando in tali settori, finalità d'interesse generale; l'impegno a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto. A tale ultimo scopo si dovrà redigere un apposito “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni che saranno rese note in un'apposita guida predisposta dallo stesso Mise.

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