Agevolazioni

Per i nuovi minimi il plafond degli investimenti si calcola alla fine dell’esercizio precedente

di Matteo Balzanelli

Per il nuovo regime dei minimi cambiano i requisiti d'accesso. Il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente, che non deve superare i 20mila euro. Si apre anche la strada a coloro che sostengono spese per il personale per un massimo di 5mila euro e che effettuano cessioni all'esportazione.
I soggetti già in attività nel 2014 dovranno quantificare lo stock di beni strumentali alla data del 31 dicembre. Lo schema del ddl di stabilità prevede infatti che, oltre a rispettare il volume di ricavi/compensi stabilito a seconda dell'attività svolta, l'accesso “naturale” al regime forfettario si verifica se il valore dei beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) alla chiusura dell'esercizio precedente non eccede la soglia di 20mila euro. Nel conteggio vi rientrano anche i beni in locazione finanziaria, per il costo sostenuto dal concedente, e quelli in locazioni, noleggio e comodato, per il loro valore normale determinato in base a quanto previsto nell'articolo 9 del Tuir.
I beni detenuti in regime d'impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'attività e a scopi personali o familiari concorrono invece per il 50% del loro valore.
Al contrario, non devono essere conteggiati i beni con valore inferiore a 516,46 euro e gli immobili. Non dovrebbe rilevare nemmeno il valore dell'Iva indetraibile, se verrà confermata l'impostazione seguita nella circolare n. 13/09.
Il requisito si presenta pertanto differente rispetto a quello previsto per il regime in via di soppressione. Innanzitutto, nel vecchio regime veniva effettuato il monitoraggio degli acquisti effettuati nei tre anni precedenti, mentre in quello nuovo si va a considerare solo la consistenza al termine dell'esercizio precedente. Da notare inoltre che nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni, mentre ora, andando a considerare lo stock di fine anno queste rileveranno.
Differente l'impostazione anche in relazione alle varie forme di utilizzo dei beni:
• nel leasing rileva il costo sostenuto dal concedente, mentre prima rilevava il canone;
• per le locazioni e i noleggi il valore normale del bene, mentre prima i canoni (circolare n. 47/08);
• così come per il comodato, prima irrilevante (circolare n. 7/08), che va valutato il valore normale.
In base a quanto sopra affermato è quindi evidente che in alcuni casi l'effetto è quello di aprire le porte a un maggior numero di contribuenti, in altri quello di chiuderle.
Nessun riferimento viene fatto ai beni immateriali. Potrebbe quindi sembrare ragionevole sostenerne l'irrilevanza, in analogia a quanto affermato per i minimi nella circolare n. 7/08.
Di certo innovativa, in senso favorevole all'accesso al nuovo regime di più contribuenti, è la previsione secondo cui possono fruire del regime forfettario anche coloro che hanno sostenuto spese per il personale, per importi annui complessivamente non eccedenti 5mila euro. Per spese del personale si intendono il lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori, utili erogati sotto forma di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e lavoro prestato dall'imprenditore, dai familiari e dagli altri soggetti inclusi nell'articolo 60 del Tuir.
Altra novità consiste nel fatto che l'effettuazione di cessioni all'esportazione non pregiudica l'accesso al regime. Non essendo stabilita alcuna soglia potrebbe quindi applicarlo anche un soggetto che effettua solo operazioni verso soggetti esteri, pur nel rispetto degli altri requisiti. Oltre alle cessioni all'esportazione possono essere effettuate anche le operazioni ad esse assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.
La norma non lo precisa ma, per coerenza con quanto in precedenza affermato in relazione ai minimi (anche se in senso di esclusione), non dovrebbero ostare anche eventuali operazioni verso la Repubblica del Tritone. Non sono previste inoltre limitazioni in ordine ad operazioni con soggetti Ue o importazioni.
Restano ferme le esclusioni già previste per i minimi col comma 99 dell'articolo unico della Finanziaria 2008.

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