Agevolazioni

Per il bonus da 80 euro la platea resta «ristretta»

di Maria Rosa Gheido e Mauro Pizzin

L'unica vera novità contenuta nel disegno di legge di stabilità 2015 in materia di bonus 80 euro è la sua stabilizzazione grazie a risorse per 9,5 miliardi. Con il definitivo inserimento nel corpo dell'articolo 13 del Tuir, introdotto per il solo 2014 dal Dl 66/14, convertito con modificazioni dalla legge 89/14, verrà messo, infatti, a regime il credito d'imposta ai lavoratori che non superano i limiti reddituali già indicati dal citato Dl 66.


Per il resto nulla cambia, a partire dalla platea dei destinatari, che restano i lavoratori subordinati e i titolari di alcuni redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1 del Tuir.
Dall'1 gennaio 2015 il nuovo comma 1-ter dell'articolo 13 del Tuir consentirà l'inserimento in busta paga di un credito d'imposta pari a 960 euro annui se il reddito complessivo del percettore non supera i 24mila euro, credito proporzionalmente ridotto se il reddito complessivo è superiore a 24mila ma non a 26mila euro. In tal caso il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2mila euro.


Per usufruire del beneficio – riconosciuto automaticamente dai datori di lavoro, pubblici e privati (esclusi i datori di lavoro domestico) – occorre che l'imposta lorda determinata sui redditi su indicati sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente di cui allo stesso articolo 13, primo comma, del Tuir. Come hanno precisato le Entrate con la circolare 8/E/14 non rileva, invece, che l'imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse, come quelle per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir).
Restano identiche le modalità con cui il sostituto – il quale è tenuto a indicare l'importo del credito riconosciuto nel Cud – può recuperare quanto erogato ai lavoratori: se il datore di lavoro privato ha come unico strumento la compensazione con la delega di versamento con F24 (articolo 17 Dlgs 41/97), gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono, in alternativa, recuperare l'erogato anche riducendo il versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. Ciò in quanto il modello F24-Enti pubblici non consente la compensazione e gli enti sarebbero stati obbligati ad un duplice adempimento.
Nulla dice la nuova disposizione in ordine agli eventuali obblighi del beneficiari, resta perciò affidata alla prassi amministrativa l'opportunità che i titolari di più redditi da lavoro dipendente o assimilati o derivanti da prestazioni previdenziali, i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista di 26mila euro, chiedano ad uno o più dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.
Ancora tutta da chiarire è, invece, la nuova misura a favore delle famiglie introdotta dall'attuale articolo 13 del disegno di legge, con 500 milioni annui a decorrere dal 2015 da destinare ad un fondo istituito presso il Mef per finanziare interventi mirati «anche attraverso misure di carattere fiscale». Nel silenzio del testo, pesano le dichiarazioni fatte nei giorni scorsi del ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, che ha portato il provvedimento al Cdm e ha anticipato che si tratterà di un'agevolazione che riguarderà i nuclei familiari con figli e quelli che vorranno farli, fino al terzo anno di età dei bambini. Da verificare anche l'indiscrezione secondo cui la platea di famiglie interessate sarebbe però la stessa a cui è destinato il bonus da 80 euro, ossia i lavoratori con redditi fino a 26mila euro.

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