Agevolazioni

L'aliquota dell'Irap ritorna al 3,9%

di Luca Gaiani

Dalla stabilità sconti Irap solo per il tempo indeterminato. Le modifiche alle regole del tributo regionale previste dal Governo associano la deduzione integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato al ripristino dell'aliquota 3,9%, penalizzando chi si avvale di collaboratori o lavoratori a tempo determinato.

Deduzione integrale

La bozza di disegno di legge di stabilità per il 2015 prevede importanti modifiche nell'articolo 11 del Dlgs 446/97 (legge Irap). Vengono innanzitutto confermate le attuali deduzioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato (oneri contributivi e quote fisse per ciascun addetto di 7.500 euro elevate a 13.500 per donne e giovani under 35), nonché quelle per l'incremento occupazionale e per le imprese di ridotte dimensioni.

Si prevede inoltre che, limitatamente ai lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato, il costo del lavoro sostenuto, per la parte che eccede quanto già oggi deducibile, viene portato in diminuzione della base imponibile. Il risultato è l'azzeramento di questa componente dell'imponibile regionale. Di fatto, con decorrenza dall'esercizio 2015, chi ha alle proprie dipendenze soltanto lavoratori a tempo indeterminato dedurrà integralmente il costo sostenuto, con l'imposta regionale che, per questa parte, viene ad azzerarsi. L'Irap continuerà a gravare sul risultato operativo (differenza tra valore e costi della produzione), maggiorato di eventuali accantonamenti nonché di perdite e svalutazione dei crediti. Nessun ulteriore sconto viene invece concesso per il costo dei dipendenti a tempo determinato, nonché per i lavoratori parasubordinati (co.co.co. ed amministratori di società, nonché autonomi occasionali, cioè senza partita Iva), il cui costo, pur rientrando nel risultato operativo del bilancio, resta indeducibile e “pagherà” ancora l'Irap.

Effetto Ires

La legge di stabilità riformula anche il testo della disposizione che prevede la deduzione dall'imponibile Ires dell'imposta regionale pagata sull'imponibile generato dal costo del personale. Viene precisato che il conteggio dell'Irap da portare in diminuzione del reddito si effettua al netto della nuova deduzione integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato. Nel calcolo dei benefici che saranno apportati dalla legge si dovrà dunque tener conto anche di questa deducibilità che viene meno. In particolare, per conoscere l'impatto della manovra sui bilanci delle imprese, occorre determinare correttamente l'onere fiscale effettivo che oggi grava sui dipendenti (Irap al netto della minore Ires) e che nel 2015 sparirà. Questo importo (si vedano gli esempi a margine) si otterrà calcolando il 3,5% (aliquota vigente ante legge di stabilità) delle retribuzioni e accessori dei dipendenti a tempo indeterminato (i contributi sono già deducibili) al netto delle quote fisse (7.500 euro pro capite o 13.500 euro per donne e giovani). Il risultato di questo conteggio verrà poi parametrato al 72,5% (al netto cioè del 27,5% di Ires).

Aliquota in rialzo

La nuove deduzioni si accompagnano al ripristino delle aliquote vigenti nel 2013. Viene cioè abrogata la norma (articolo 1 del Dl 66/2014) che aveva disposto un taglio generalizzato del 10 per cento. Le imprese industriali e commerciali applicheranno dunque l'Irap secondo la precedente misura del 3,9% (salve le maggiorazioni per le regioni in deficit sanitario), con una forte penalizzazione di chi, non avendo dipendenti, subisce invece elevati oneri finanziari. La decorrenza di quest'ultima norma (ripristino delle vecchie aliquote) non è specificata dal provvedimento. Considerando che la legge di stabilità entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, si deve ipotizzare che il 3,9% torni ad applicarsi nel periodo di imposta in corso a tale data. Se così è, non si comprende allora il motivo per cui la legge preveda la salvaguardia degli effetti dei minori versamenti in acconto eseguiti col metodo previsionale per l'esercizio 2014 in forza della norma che ha ridotto le aliquote, visto che quest'ultima dovrebbe essere in vigore anche per i saldi di giugno del prossimo anno. Certo è che sarebbe opportuno prevedere una esatta decorrenza anche per tale disposizione.

Esempi sullo sconto Irap

Esempi sullo sconto Irap

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