Rapporti di lavoro

Cessata attività, niente deroga

di Claudio Tucci

Si conferma che il trattamento di cassa integrazione in deroga non può essere concesso «per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte di essa». La cig in deroga può essere richiesta anche dai piccoli imprenditori (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) perchè comunque sottoposti «allo statuto generale dell'imprenditore». E si chiariscono le modalità di presentazione delle istanze. Si conferma il doppio regime Inps-Regioni. Ma si specifica che nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'Inps si considerano validamente presentate le domande trasmesse secondo procedure e modalità disciplinate da ciascuna Regione. In fase di prima applicazione le domande relative a eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto con i nuovi criteri di accesso ai sussidi in deroga (4 agosto) «si considerano valide se presentate entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare (11 settembre)».
Il ministero del Lavoro ha emanato ieri la nota interpretativa (circolare 19 dell'11 settembre 2014) che chiarisce alcuni dubbi sollevati dalle Regioni sulla corretta gestione dei nuovi criteri di concessione di cig e mobilità in deroga varati dal governo, assieme a un rifinanziamento complessivo di questi ammortizzatori che per il 2014 potranno contare su poco più di 1,7 miliardi di euro. «Questi fondi sono importanti ma vanno sbloccati subito - ha detto il coordinatore degli assessori regionali al Lavoro, Gianfranco Simoncini - visto che i pagamenti ai lavoratori sono fermi da gennaio-febbraio». Inoltre le Regioni chiedono di superare il meccanismo della doppia domanda per le richieste di cig in deroga visto che potrebbe creare un danno a lavoratori e imprese interessate.
Sul fronte della mobilità in deroga invece la circolare del ministero del Lavoro evidenzia come l'ammortizzatore sia precluso ai lavoratori in possesso dei requisiti per accedere a mobilità ordinaria, Aspi e mini-Aspi. Si prevede poi che la domanda vada presentata solo all'Inps entro 60 giorni dal licenziamento.

Ministero del lavoro - Circolare 19 dell'11 settembre 2014

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