Agevolazioni

Bonus per donne e over 50 rafforzati con il Dl Poletti

di Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido

La conferma che è possibile continuare a fruire dello sconto del 50% sui contributi per l'assunzione di donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate, arrivata dall'Inps con il messaggio 6319 del 29 luglio (si veda Il Sole 24 Ore del 30 luglio scorso) ha risvegliato l'attenzione su uno dei pochi incentivi a disposizione dei datori di lavoro che intendono assumere, anche con contratti a tempo determinato, lavoratrici e lavoratori in particolari condizioni di difficoltà occupazionale.
Il bonus contributivo può inoltre combinarsi alle semplificazioni normative per i contratti a tempo determinato introdotte dal decreto «Poletti (Dl 34/2014, convertito dalla legge 78/2014): dall'assenza di causale alle cinque proroghe applicabili in un arco temporale di 36 mesi.


Le assunzioni agevolate
Il bonus per l'assunzione di donne e over 50 è stato introdotto dalla legge «Fornero» (legge 92/2012, articolo 4, commi da 8 a 11) e prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013 possano fruire della riduzione del 50% dei contributi a loro carico, i datori di lavoro che assumono a termine o a tempo indeterminato, lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- uomini e donne con almeno cinquant'anni di età e «disoccupati da oltre dodici mesi»;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (si veda la scheda a lato) e «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi».


Come funziona il bonus
L'agevolazione spetta per un periodo massimo di 12 mesi se l'assunzione è a termine (anche in somministrazione) innalzati a 18 mesi se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, così come spetta per 18 mesi se l'assunzione avviene direttamente a tempo indeterminato, anche part-time. Le aree svantaggiate sono definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale adottata con Decisione C(2007)5618 e recepita nella legislazione italiana con il decreto del ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2008. Le professioni e i settori dove l'occupazione femminile è particolarmente penalizzata sono stati identificati, invece, come previsto dal decreto del ministro del Lavoro del 16 aprile 2013, per gli anni 2013 e 2014 da due decreti interministeriali Lavoro-Finanze del 2 settembre 2013.
Ma che cosa significa «privi di impiego regolarmente retribuito»? Lo ha indicato il ministero del Lavoro nel decreto del 20 marzo 2013: nel periodo stabilito, i lavoratori interessati non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, o negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata e ne hanno avuto un reddito inferiore al livello annuale minimo personale escluso da imposizione.
È richiesto il rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (Ce) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008: deve trattarsi, dunque, di una assunzione che incrementa la base occupazionale.
L'incentivo spetta se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. L'incentivo è comunque applicabile, se l'incremento della base occupazionale non avviene per: dimissioni volontarie di un lavoratore, invalidità o decesso, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Le condizioni
Gli incentivi sono subordinati alla regolarità contributiva del datore di lavoro, necessaria per il rilascio del Durc «interno», e al rispetto dei principi generali stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge Fornero. L'assunzione, dunque, non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, non deve violare il diritto di precedenza, non devono esserci sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale (salvo che si tratti professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi), i lavoratori assunti non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume. In caso di somministrazione, questa condizione si applica anche all'utilizzatore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©