Agevolazioni

Welfare to work 2012-2014: procedura


L'impresa che assume un lavoratore titolare del sussidio non inoltrerà la richiesta dell'incentivo a questo Istituto, ma ad un ufficio indicato dalla Regione; la Regione effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all'incentivo (Messaggio Inps 20.5.2014, n. 4802).
Tale richiesta, ove accolta, vale anche come istanza all'Istituto di conguagliare il beneficio con i contributi dovuti.
A questo scopo l'impresa indicherà nella richiesta:
- la posizione contributiva (matricola INPS) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l'incentivo;
- la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva;
- la Sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore;
- il codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato.
La Regione trasmetterà mensilmente alla Direzione Regionale competente dell'Inps l'elenco delle aziende ammesse all'incentivo, avvalendosi del modello allegato al presente messaggio (all. n. 1); la trasmissione avverrà all'indirizzo di posta elettronica concordato tra la Regione e la Direzione regionale dell'Inps.
La Direzione regionale INPS comunicherà le informazioni contenute nell'elenco alle Sedi territoriali competenti per l'interruzione del sussidio e l'erogazione dell'incentivo.
La struttura dell'Istituto che gestisce il sussidio:
- interrompe il pagamento a decorrere dal giorno dell'assunzione, dandone comunicazione al lavoratore;
- determina l'importo dell'incentivo spettante all'azienda – in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al lavoratore - dandone comunicazione all'ufficio competente a gestire la posizione contributiva dell'impresa che chiede il beneficio.
L'ufficio della Sede INPS competente a gestire la posizione contributiva:
- autorizza l'azienda alla fruizione dell'incentivo assegnando per tre mensilità, alla posizione contributiva interessata, il codice di autorizzazione "8L", avente il significato di "aziende che fruiscono dell'incentivo Azione di sistema Welfare To Work";
- comunica all'azienda (tramite Cassetto previdenziale) l'avvenuta autorizzazione, mediante il modulo allegato al Messaggio INPS 5791/2014;
- comunica alla Direzione regionale l'importo autorizzato.
Qualora il rapporto di lavoro si interrompa nel corso dei primi dodici mesi dall'assunzione in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'impresa dovrà restituire il 100% dell'incentivo fruito; in caso di dimissioni del lavoratore, l'impresa dovrà restituire il 50% del beneficio; in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l'impresa che ha percepito il beneficio dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.

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