Agevolazioni

Al via gli incentivi per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli

di Antonio Carlo Sacco

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (G.U. 24 giugno 2014, n.144), contiene interventi mirati al rilancio del comparto agricolo, fortemente provato sia dal ridimensionamento dei prezzi delle materie prime e delle commodities agricole, sia dagli effetti della crisi economica, con pesanti conseguenze negative sui livelli occupazionali. Tra le misure previste dal provvedimento governativo, si segnala quella contenuta nell'articolo 5, che prevede un incentivo a titolo sperimentale sotto forma di compensazione e volto a incrementare l'occupazione stabile, per i datori di lavoro del settore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno triennale, lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (questi requisiti sono previsti dall'articolo 40 del Regolamento CE n. 800/2008).
Circa il contratto a tempo determinato la norma specifica che deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno (quindi sono ammissibili forme di part-time, come confermato dal co. 5) e deve essere redatto in forma scritta. Al fine di evitare duplicazioni la norma (comma 12) dispone espressamente l'alternatività con l'incentivo previsto dal Governo Letta per i nuovi assunti (D.L. 28 giugno 2013, n. 76) fatte salve le domande già presentate. I lavoratori assumibili dovranno avere, in presenza degli altri requisiti richiesti, una età compresa tra i 18 ed i 35 anni (quindi si prevede un limite di età superiore a quello massimo previsto dal D.L. n. 76/2013). Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale (al netto di eventuali riduzioni in società controllate o collegate) calcolato sulla base del numero di giornate lavorate (i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno).
La misura dell'incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, e sarà fruibile solo sotto forma di compensazione dei contributi dovuti. Per i lavori a tempo determinato l'incentivo sarà pari a sei mensilità decorrenti dal completamento di ciascuno dei tre anni di assunzione (per un totale, appunto, di 18 mensilità). Per gli assunti a tempo indeterminato i 18 mesi saranno compensabili già dal completamento del primo anno.
Anche in questo caso l'incentivo sarà riconosciuto sulla base dell'ordine cronologico di presentazione (non saranno considerate le domande presentate una volta esaurite le risorse stanziate: meccanismo di erogazione cd. "a rubinetto"). Entro il 25 agosto l'Inps comunicherà sul proprio sito la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo e dovrà disciplinare, con circolare, le relative modalità attuative. Da notare che l'alternatività rispetto all'incentivo previsto dal D.L. 76/2013 decorre dal momento in cui sarà possibile presentare le domande di ammissione e non dalla data di entrata in vigore del D.L. 91/2014 (25 giugno).
Altra disposizione di interesse è quella che prevede l'estensione delle deduzioni ai fini Irap, nella misura del 50%, ai lavoratori stagionali dell'agricoltura che abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato per la durata di almeno tre anni e per almeno 150 giornate all'anno. La norma si applica a partire dall'anno di imposta 2014, senza incidere sull'acconto dovuto, ma è necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione europea.

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