Agevolazioni

Rientro agevolato in Italia dei lavoratori ad alta professionalità: precisazioni delle Entrate

di Michela Magnani

Con la legge n. 238/2010 sono state introdotte, a decorrere dal 28 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015, rilevanti agevolazioni fiscali a favore dei soggetti a "elevata professionalità" con lo scopo di "contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post-laurea all'estero e che decidono di fare rientro in Italia".
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a una richiesta di consulenza giuridica presentata da un'associazione territoriale dell'Emilia Romagna appartenente al sistema Confindustria, ha chiarito un importante aspetto applicativo della legge si cui sopra.

Inapplicabilità della norma agevolativa nelle ipotesi di distacco di personale all'estero
Di particolare interesse per i gruppi internazionali è la precisazione fornita dall'Agenzia su un quesito riguardante le ipotesi di "movimentazioni internazionali" dei lavoratori all'interno di aziende appartenenti allo stesso gruppo societario. Dopo avere analizzato le varie ipotesi di esclusione dall'agevolazione ed in particolare, l'ipotesi di soggetti che svolgono attività di lavoro all'estero in forza di un contratto di lavoro con un datore di lavoro residente (soggetti distaccati all'estero) ovvero di soggetti alle dipendenze di un datore di lavoro straniero e che, in forza di tale rapporto, rientrino in Italia continuando a lavorare per il medesimo datore di lavoro (distaccati in Italia), l'Agenzia prende in esame l'ipotesi di "passaggi" di dipendenti all'interno dei gruppi internazionali.
In tale circostanza, a differenza delle ipotesi sopra esposte, l'Agenzia ritiene viceversa che possa essere applicabile l'agevolazione ogniqualvolta si realizzi "soluzione di continuità" nel rapporto di lavoro in quanto il rientro in Italia viene a coincidere con l'"avvio" di una "nuova" attività lavorativa.
In pratica, l'agevolazione spetta tutte le volte in cui si verifichi la cessazione del precedente rapporto di lavoro (con conseguente cessazione dell'applicazione degli istituti giuslavoristici, fiscali e previdenziali vigenti nel Paese di provenienza) e sia stipulato un nuovo rapporto di lavoro (con applicazione degli istituti giuslavoristici, fiscali e previdenziali vigenti nel Paese di destinazione).
Tale procedura deve sussistere sia nella fase di uscita dall'Italia, sia nella fase in cui dopo avere lavorato all'estero alle dipendenze di datore di lavoro straniero (appartenente allo stesso gruppo) per almeno 24 mesi, il lavoratore rientri in Italia e venga "riassunto" alle dipendenze della società italiana presso la quale aveva prestato servizio prima del trasferimento all'estero (e senza che fossero specificati, in alcun contratto tra le parti, i termini del "trasferimento" all'estero e della successiva "riassunzione" in Italia).

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