Agevolazioni

Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative

di Domenico Repetto


L'Agenzia delle Entrate con circolare 11 giugno 2014, n. 16/E, fornisce chiarimenti sulle tipologie di agevolazioni rivolte alle start up, introdotte dal decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012).
La circolare individua ed esamina nel suo insieme le agevolazioni fiscali rivolte alle start up innovative e agli incubatori certificati: strumenti finanziari, accesso al credito di imposta per assunzioni di personale, incentivi all'investimento, detrazione IRPEF e deduzione IRES.


Che cos'è (ai fini fiscali) una start up
L'articolo 25 (comma 2) del decreto legge 179 del 2012 definisce start up innovativa una società di capitali (che può essere costituita anche in forma cooperativa) con sede in Italia oppure in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ma operativa in Italia tramite una stabile struttura organizzativa.
Una start up deve anche possedere i seguenti requisiti:
• deve essere costituita da non più di 48 mesi;
• l'attività deve riguardare prodotti e servizi innovativi e ad alto valore tecnologico;
• il valore della produzione annua nel secondo anno di attività non deve essere superiore a 5 milioni di euro.
• non deve aver distribuito utili dall'anno della loro costituzione e non devono farlo per tutta la durata del regime agevolativo;
• non deve essere originata da operazioni di scissione, fusione, cessione di azienda o del ramo d'azienda.
Inoltre, deve possedere almeno uno seguenti requisiti alternativi :
• deve sostenere spese in ricerca e sviluppo, come ad esempio: prototipazione e sviluppo del business plan, servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, personale interno e consulenti, spese per la protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso;
• deve impiegare come dipendenti e collaboratori personale in possesso di laurea magistrale o dottorato di ricerca oppure che svolga da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca;
• deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale.
Le agevolazioni possono riguardare anche le start up di imprese che operano nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria, educazione, istruzione, formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post universitaria e servizi culturali.
La circolare riprende la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014 dell'Agenzia riguardante le startup innovative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 179/2012, ribadendo che per queste imprese la durata di applicazione della disciplina segue uno schema temporale ben preciso:
1) imprese costituite dal 20/10/2012 al 18/10/2012: la durata massima di applicazione della disciplina è di quattro anni (fino al 18/12/2016);
2) imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2010: la durata massima di applicazione della disciplina è di tre anni (fino al 18/12/2015);
3) imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2009: la durata massima di applicazione della disciplina è di due anni (fino al 18/12/2014).


Le agevolazioni fiscali
L'articolo 27 del decreto legge 179/2012 prevedeva l'introduzione di specifiche agevolazioni fiscali e contributive dirette a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate.
In particolare le misure previste dovevano essere sono finalizzate a:
• incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati;
• favorire l'acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

Detrazioni per investimenti in start up - La circolare 16/E individua i soggetti Irpef che possono beneficiare della detrazione d'imposta, precisando, che, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione del 19% degli investimenti nelle start-up innovative anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari.
Le agevolazioni arrivano fino al 25%, per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.
Il limite massimo di 500mila euro per periodo d'imposta su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.
Deduzione Ires - Possono beneficiare della deduzione del 20% degli investimenti nelle start up innovative i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta.
Questa deduzione può arrivare fino al 27% se l'investimento è rivolto a start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.
Credito di imposta - Start up e gli incubatori certificati accedono "con modalità semplificate" e in regime "de minimis" al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200mila euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese). Le assunzioni devono riguardare personale altamente qualificato, in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di ricerca e sviluppo.


Calcolo dell'imponibile

La porzione del reddito da lavoro che le start up e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell'imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. La circolare 16/E sottolinea che questo tipo di agevolazione non può riguardare i collaboratori occasionali, in quanto percettori di redditi diversi.


Non si applica il test "società di comodo"
Per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come start up innovativa non è tenuta a fare il test di operatività previsto per le società di comodo. Inoltre ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il cosiddetto triennio di osservazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start up innovativa.

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