Agevolazioni

Nuovo contratto a termine, assunzioni agevolate e calcolo delle ULA

di Cristian Valsiglio

Sempre più importante, al fine della fruizione delle agevolazioni contributive, risulta il calcolo in ULA dell'incremento occupazionale come requisito indispensabile per sfruttare benefici in occasione di nuove assunzioni. Sia le assunzioni di giovani previste dal D.L. 76/2013 sia l'assunzione di donne o disoccupati ai sensi della L. 92/2012 richiedono necessariamente la presenza di un incremento dell'occupazione netto. Ma con quale metodologia deve essere calcolato l'incremento occupazionale? Il metodo utile per rispettare quanto indicato dal Reg. Ue 800/2008 è il calcolo dell'incremento occupazionale in termini di ULA. A tale riguardo l'INPS, con circolari 131/2013 e 111/2013, afferma che tale verifica dovrà essere effettuata comparando la forza occupazionale in ULA dell'anno precedente l'assunzione con la forza occupazionale determinata, sempre in ULA, relativa ai 12 mesi successivi. In alcuni casi tale verifica dovrà essere effettuata solo al momento dell'assunzione (agevolazioni ex legge 92/2012); altre volte dovrà, invece, essere effettuata mese per mese (agevolazioni D.L. 76/2013). Nella circolare INPS 111/2013, in particolare negli allegati, è stato dedicato ampio spazio ad esempi di calcolo delle ULA. La metodologia prospettata dall'Istituto identifica le seguenti principali regole di definizione delle ULA:

• un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare vale 1 ULA;
• gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part time;
• i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano; si considera il lavoratore sostituito;
• si deve confrontare il valore in ULA, riferito ai 12 mesi precedenti l'assunzione, con il valore in ULA del giorno dell'assunzione, riferito ai dodici mesi successivi all'assunzione; deve essere prestata particolare attenzione, tra l'altro: a) alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso alla data dell'assunzione; b) alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i dodici mesi che precedono l'assunzione del lavoratore portatore dell'incentivo;
• il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
• i lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori non si considerano.

ESEMPIO

Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi anteriori all'assunzione

A. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (esprimibile in vario modo secondo le necessità di computo; ad esempio, si possono effettuare rappresentazioni in dodicesimi o 365mi, per cui può valere 12/12 o 365/365);
B. un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (12/12 o 365/365);
C. un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per un periodo inferiore a dodici mesi nel periodo da considerare vale una frazione di ULA (es. per sei mesi vale 0,5 ovvero 6/12);
D. il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%, vale: 0,5 (ovvero 6/12) nel caso A) e B); vale 0,25 (la metà di 0,5) (ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12) nell'esempio sub C).

Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi successivi all'assunzione

Come ha chiarito la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione
dell'incremento dell'occupazione "si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di
unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione"; ciò significa che
:

A. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio il giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);
B. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade dopo dodici mesi dal giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);
C. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade prima di dodici mesi dal giorno considerato vale una frazione di ULA, in relazione alla parte di rapporto che ancora deve essere svolta; se, ad esempio, scade dopo sei mesi dal giorno considerato, vale 0,5 (ovvero 6/12);
D. il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%, vale: 0,5 (ovvero 6/12) nel caso A) e B); vale 0,25 (la metà di 0,5) (ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12) nell'esempio sub C).
NB: deve trattarsi di forza stimata sulla base della situazione al momento dell'assunzione; in linea generale non rileva la situazione effettivamente verificatasi nell'anno successivo all'assunzione (il lavoratore di cui alla lettera A) vale 12/12, anche se dopo tre mesi sia stato licenziato).

Tuttavia si deve evidenziare che, secondo l'orientamento dell'Istituto, sembrerebbe che la forza occupazionale di riferimento dei 12 mesi successivi non debba essere determinata in via presuntiva (considerando eventuali future assunzioni a termine) ma in modo statico (considerando solo la proiezione della forza lavoro in essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato fino alla data di scadenza senza tuttavia rilevare la situazione effettivamente verificatesi nell'anno successivo ad esempio per dimissioni di un lavoratore conteggiato). Sul punto si evidenzia che tale interpretazione snaturerebbe la decisione della Corte di Giustizia, sentenza 2.4.2009, n. C-415/07, proprio citata nella circolare 111/2013, ma volta a non discriminare le aziende caratterizzata da forte stagionalità (o comunque da alta variabilità). Il calcolo corretto, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale europeo, sarebbe invece quello volto ad analizzare una forza occupazionale dei 12 mesi successivi in via presuntiva verificando solo a posteriori il diritto reale all'agevolazione, eventualmente richiedendo il beneficio fruibile dal datore di lavoro solo successivamente. L'orientamento INPS, anche alla luce della forte valorizzazione del contratto a termine proposto dal D.L. 34/2014, dovrebbe essere rivisto anche per non penalizzare tale forma contrattuale che da un lato viene incentivata (almeno sotto l'aspetto giuridico) ma dall'altro è penalizzata (v. costo Aspi 1,4% e difficoltà di incrementare le ULA).
Per meglio chiarire quanto si vuole far notare valga il seguente:

ESEMPIO

Assunzione di una lavoratrice con le condizioni soggettive per consentire l'agevolazione ex legge 92/2012 in data 1.1.2014

Calcolo ULA dall'1.1.2013 al 31.12.2013
N. 1 contratto a tempo indeterminato per tutto il periodo (= 1 ULA);
N. 2 contratti a termine dall'1.1.2013 al 30.6.2013 (= 0,5 + 0,5 ULA)
N. 2 contratti a termine dall'1.7.2013 al 31.12.2013 (= 0,5 + 0,5 ULA)
Totale ULA 12 mesi precedenti = 3

Soluzione 1 (Interpretazione circ. INPS 111/2013)
Calcolo ULA dall'1.1.2014 al 31.12.2014

N. 1 contratto a tempo indeterminato per tutto il periodo (= 1 ULA);
N. 1 contratto a tempo indeterminato per tutto il periodo (= 1 ULA) – Nuova assunzione;
N. 2 contratti a termine dall'1.1.2013 al 30.6.2013 (= 0,5 + 0,5 ULA)
Anche se dall'1.7.2014 è in previsione l'assunzione di altri n. 2 contratti a termine come per l'anno 2013 tale rapporti di lavoro, secondo le indicazioni INPS, non potranno essere conteggiati
Totale ULA 12 mesi successivi = 3
Incremento occupazione netto = 0 (non è consentita l'agevolazione)

Soluzione 2 (Interpretazione coerente alla norma e con valorizzazione delle ULA ex post)
Calcolo ULA dall'1.1.2014 al 31.12.2014

N. 1 contratto a tempo indeterminato per tutto il periodo (= 1 ULA);
N. 1 contratto a tempo indeterminato per tutto il periodo (= 1 ULA) – Nuova assunzione;
N. 2 contratti a termine dall'1.1.2013 al 30.6.2013 (= 0,5 + 0,5 ULA)
N. 2 contratti a termine dall'1.1.2013 al 30.6.2013 (= 0,5 + 0,5 ULA)
Totale ULA 12 mesi successivi = 4

Incremento occupazione netto = 1 (è consentita l'agevolazione)
Per quanto sopra riportato è quanto mai opportuno che sia riverificata la metodologia di calcolo delle ULA per consentire l'agevolazione laddove sia garantito l'effettivo e reale incremento occupazione. Si augura in tal senso una rivisitazione dell'interpretazione da parte dell'Istituto previdenziale.

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