Agevolazioni

L'inosservanza del diritto di precedenza blocca l'assunzione agevolata

di Cristian Valsiglio

La legge 92/2012, all'art. 4, lett. a) e b), prevede la non applicabilità degli incentivi in tutti quei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Tale principio generale determina i seguenti limiti alla fruizione delle agevolazioni, che non spettano nell'ipotesi in cui è assunto:
1) un lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione (sia di natura normativa sia di natura contrattuale collettiva) (legge 92/2012, art. 4, comma 12, lett. a);
2) un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione (legge 92/2012, art. 4, co. 12, lett. b).
Prima casistica
Per ciò che riguarda la prima casistica l'INPS (circ. 137/2012) evidenzia, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
-diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato in favore dell'ex-dipendente a tempo indeterminato che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale (legge 264/1949, art. 15);
-diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell'ex-dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12i mesi (D.Lgs. 368/2001, art. 5);
-diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali (D.Lgs. 368/2001, art. 5);
-diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall' accordo collettivo), un'azienda (o un suo ramo) in crisi (legge 428/1990, art. 47, commi 5 e 6);
-diritto di precedenza per cui l'azienda che subentri ad un'altra in un appalto di servizi di pulizia è obbligata ad assumere i dipendenti dell'azienda precedente (disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia).
Il predetto principio, rilevabile a titolo esemplificativo nelle casistiche sopra esposte, è valido anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione sia utilizzato mediante contratto di somministrazione (legge 92/2012, art. 4, comma 12, lett. a).
Esclusi da tale limite sono i benefici contributivi legati alle assunzioni di disabili ex art. 13 legge 68/1999.
Seconda casistica
La secondo casistica (lett. b, comma 12, art. 4, legge 92/2012) si applica laddove, pur ricorrendo un diritto all'assunzione in capo ad un determinato lavoratore, il datore di lavoro assuma un altro lavoratore.
Il diritto al beneficio, applicabile anche alla somministrazione ex D.Lgs. 276/2003, potrà essere riconosciuto solo ove il datore di lavoro o l'utilizzatore abbiano offerto preventivamente l'assunzione al lavoratore titolare del diritto. Ovviamente, in tale ultimo caso, il datore di lavoro o l'utilizzatore dovranno aver la premura di utilizzare idonei mezzi (es. raccomandata con indicazione di un limite massimo di accettazione dell'offerta lavorativa) per la dimostrazione dell'offerta e del diniego del lavoratore avente diritto all'assunzione.

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